Inserimento lavorativo

“Werk ist Weg” (Il lavoro è il cammino)
Paul Klee

Nell’attività di inserimento lavorativo non esiste un percorso fatto a gradini con riabilitazione, formazione professionale, tirocinio lavorativo e poi assunzione come lavoratore svantaggiato.
Nella pratica quotidiana il percorso è sempre personale, da inventare, da costruire per diminuire al massimo i meccanismi di segregazione e di espulsione presenti in una normale struttura produttiva.
Per mantenere il suo scopo, Cascina Clarabella deve prestare un’attenzione costante all’accoglienza, intesa come capacità di cogliere le singolarità di ogni persona.

Attraverso lo strumento del lavoro le nostre cooperative intendono realizzare una promozione completa della dignità di ogni persona:

  • umana, di chi viene normalmente considerato incapace di fare qualcosa di positivo per sé e per gli altri;
  • sociale, di chi sta vivendo o ha vissuto o corre il rischio di vivere situazioni di marginalità e di svantaggio sociale;
  • professionale, di chi non riesce ad avere rapporti significativi e costanti con il mondo del lavoro;
  • economica, di chi viene troppo spesso considerato “inutile”.

Per questo all’interno del gruppo operano sia lavoratori con elevate competenze tecniche, con funzioni di formazione professionale, sia operatori sociali in grado di valutare le capacità lavorative e la tenuta in un ambiente lavorativo reale.

 

Convenzioni Articolo 14

Ai sensi della Legge 68/99 (norme sul collocamento mirato), i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi all’obbligo di assunzione di persone appartenenti alle categorie protette in base al numero di dipendenti assunti.
Le aziende possono assolvere a questo obbligo non solo con l’assunzione diretta di lavoratori disabili, ma anche stipulando convenzioni ex art. 14 Dlgs 276/03 (decreto attuativo Legge Biagi).

L’art. 14 ha introdotto uno strumento di politica attiva del lavoro rivolto ai lavoratori svantaggiati ed ai lavoratori disabili.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 14 l’impresa committente, infatti, potrà, per tutta la durata della commessa, computare i lavoratori disabili inseriti nella cooperativa sociale per la copertura parziale della quota di riserva.
Questo tipo di convenzioni permettono all’azienda di assegnare una o più commesse di lavoro a cooperative sociali che – oltre a svolgere il lavoro pattuito – procedono all’assunzione di una o più persone disabili a seconda dell’obbligo dell’azienda.

I vantaggi per l’azienda sono numerosi:

  • adempimento degli obblighi ex L. 68/99 senza assunzione diretta dei lavoratori con disabilità. Si evitano le conseguenze previste in caso di non ottemperanza (sanzioni amministrative, esclusione da pubblici appalti);
  • alla scadenza della commessa non vi è l’obbligo di assunzione del disabile;
  • completo adempimento dell’obbligo per le imprese con un numero di dipendenti tra i 15 e i 35;
  • opportunità per sviluppare azioni di responsabilità sociale.